Tutti i nostri servizi per le pratiche auto

Agenzia Pilota opera, con serietà e professionalità nell’ambito Piacentino, anche per l’espletamento delle pratiche automobilistiche come nazionalizzazioni.

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Immatricolazione Veicolo

Documentazione occorrente per immatricolare Autovetture e Moto
Oltre al Certificato di Conformità servono:

PRIVATI:
Mod. TT 2120, debitamente compilato e firmato dall’intestatario. Fotocopia di un documento personale NON SCADUTO.

SOCIETÀ:
Mod. TT 2120, C.C.I.A. o Autocertificazione per Società compilato e firmato da un legale rappresentante con allegato fotocopia del documento personale dello stesso (NON SCADUTO).

CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
Oltre alla documentazione sopra elencata occorre il Permesso di Soggiorno (ORIGINALE in visione) o una fotocopia dello stesso recante sul retro l’Autocertificazione ai sensi di legge 445/2000.

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Passaggio proprietà Auto

LA NOSTRA AGENZIA OFFRE UN SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC AUTO DI 5 GIORNI PER PERMETTERVI DI CIRCOLARE IMMEDIATAMENTE DOPO IL RITIRO DELL’AUTO COMPRESO NEL PREZZO.

Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro sessanta giorni dall’autentica bisogna richiedere presso gli STA il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) nel quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU). La contestualità dell’autentica della firma e del rilascio del D.U. garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento degli archivi degli uffici della Motorizzazione e del PRA

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Rinnovo Patenti

Le patenti devono essere rinnovate ovvero confermate di validità: per alcune, basta una visita medica per accertare la persistenza dei requisiti fisici, per altre – quelle professionali – sono previsti appositi esami per accertare la persistenza anche dei requisiti tecnici (conoscenze).
Le visite mediche vanno effettuate presso i medici autorizzati (ASL o presso autoscuole o enti convenzionati) e presso le CML – Commissioni Mediche Locali.

Il rinnovo non va confuso con la revisione della patente: il rinnovo è una prassi ordinaria, tutti devono rinnovare la patente dopo un certo numero di anni; la revisione invece è un provvedimento imposto dalle autorità quando si hanno dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici.

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Come Nazionalizzare un’Auto

LA NOSTRA AGENZIA SI OCCUPA  DELLA RICHIESTA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, DELLA TRADUZIONE GIURATA E DEL RILASCIO DI TARGHE PROVVISORIE ESTERE. SIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE PER CASI DIFFICILI PER NAZIONALIZZAZIONE DI  VEICOLI  EXTRA CEE

 

Importare un veicolo
Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all’estero occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il veicolo acquistato all’estero può essere nuovo o usato.

Per veicolo nuovo s’intende:

un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato
un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non ha percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.
Per veicolo usato s’intende:

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e ceduto oltre sei mesi dopo la data di prima immatricolazione estera
Cosa fare
Generalmente l’importazione di un veicolo proveniente dall’estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cosiddetto “mercato parallelo” (non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.

Prima di procedere all’immatricolazione è previsto che l’Ufficio della Motorizzazione Civile effettui un preventivo controllo sull’idoneità della documentazione tecnica e sulla regolarità degli adempimenti fiscali.

Concluse tali verifiche preliminari, si può richiedere l’immatricolazione all’UMC e l’iscrizione del veicolo al PRA per il rilascio dei documenti di circolazione in relazione al tipo di veicolo.

Le modalità per immatricolare in Italia un veicolo proveniente dall’estero sono diverse a seconda che si tratti di:

veicolo importato da un Paese dell’Unione Europea (UE)
veicolo importato da un Paese extra UE
Immatricolazione e iscrizione al PRA di veicoli importati da un Paese UE
Solitamente è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per immatricolare alla UMC e iscrivere al PRA un veicolo nuovo o usato importato in Italia da un Paese dell’UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

Al termine dell’immatricolazione/iscrizione al PRA viene rilasciato il Documento Unico di circolazione e di proprietà.

Richiesta effettuabile allo STA
La documentazione da presentare se il veicolo è nuovo:

istanza unificata per l’immatricolazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile e l’iscrizione al PRA. L’istanza unificata, nelle casistiche previste, è anche istanza dell’acquirente al posto del tradizionale atto di vendita
fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

codice fiscale dell’intestatario (copia tessera sanitaria o copia fronte/retro della carta di identità elettronica)
dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice
se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei nota di richiesta per l’aggiornamento della carta di circolazione
La documentazione da presentare se il veicolo è usato:

istanza unificata per l’immatricolazione all’Ufficio della Motorizzazione Civile e l’iscrizione al PRA. L’istanza unificata, nelle casistiche previste, è anche istanza dell’acquirente al posto del tradizionale atto di vendita
in alternativa all’istanza dell’acquirente redatta sull’istanza unificata può essere presentata la dichiarazione di vendita autenticata
Se il soggetto è già proprietario all’estero e ciò risulta dalla carta di circolazione estera, può essere presentata anche una dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un notaio o da un comune o dai titolari o dai dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA)
fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
codice fiscale (copia tessera sanitaria o copia fronte/retro carta di identità elettronica) dell’acquirente/intestatario
carta di circolazione estera e fotocopia della stessa
se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
se l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei
Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e immatricolati in Germania fino al 31.5.2004 deve essere consegnato l’originale del documento di Proprietà (Faharzeugbrief). Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e immatricolati in Germania a partire dal 1.06.2004 deve essere consegnata o la copia del Faharzeugbrief o del nuovo documento di proprietà (Zulassungsbesheinigungteil II)

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Revisioni Auto

La revisione auto e il collaudo sono due elementi essenziali per ogni automobilista. Non è sufficiente sottoscrivere una polizza assicurativa per la propria vettura e pagare il bollo per essere al sicuro, ma vanno seguiti anche questi passaggi imprescindibili. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su entrambe le procedure, con la prospettiva di rispettare la legge in piena tranquillità e senza rischiare di andare incontro a sanzioni o problemi pratici.

La revisione dell’auto corrisponde ad una procedura che deve essere attuata seguendo una cadenza prestabilita, con la prospettiva di monitorare le condizioni della propria vettura in massima sicurezza. Numerosi sono i controlli che vengono effettuati in occasione di una procedura così rilevante.

Dai controlli tecnici, che riguardano il funzionamento delle componenti meccaniche essenziali, a quelli ambientali, con la verifica delle emissioni sonore e inquinanti, diversi aspetti sono controllati a dovere. Inoltre, vengono accertati la visibilità del numero di targa e telaio, eventuali danni alla carrozzeria, la presenza del triangolo d’emergenza, l’idoneità dei cristalli e lo stato di marmitta, freni, frizione, sospensione e diverse altre componenti essenziali.
Revisione auto GPL

La revisione di un’auto a GPL serve a controllare se le condizioni della vettura stabilite al momento dell’omologazione siano state rispettate o meno. Vengono verificati lo stato dei freni, dell’impianto elettrico, degli assi degli pneumatici e delle sospensioni. Inoltre, un occhio attento viene rivolto ai gas di scarico e al monitoraggio dei suoni interni, essenziali per tenere sotto controllo il tasso di inquinamento.
Revisione auto metano

La revisione auto metano è un po’ più elaborata rispetto a quelle a benzina, diesel e GPL. Infatti, la differenza consiste nella presenza di un apposito serbatoio, che richiede a sua volta una manutenzione aggiuntiva. Oltre al controllo dell’automobile, viene monitorata anche la relativa bombola a metano, che deve essere verificata ogni quattro o cinque anni a seconda della sua tipologia.
Revisione auto d’epoca

La revisione di un’auto d’epoca deve essere effettuata ogni cinque anni, nonostante tali vetture non siano più adeguate per una circolazione stradale normale. Un’operazione del genere può essere svolta solo presso la Motorizzazione Civile o gli enti collegati.
Revisione auto elettriche

Per quanto riguarda le auto elettriche, la revisione è un po’ più semplice e rapida. Infatti, gli enti preposti non devono verificare i dati relativi ai gas di scarico e alla rumorosità, dato che queste vetture riducono al minimo ogni sorta di emissione inquinante acustica e atmosferica. 
Scadenze revisioni periodiche autovetture. Al quarto anno dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

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Collaudo Auto

Collaudo dell’auto: ogni quanto va fatto?

Il collaudo degli autoveicoli con massa massima complessiva inferiore o uguale a 3,5 tonnellate (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) ha una scadenza fissata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo. Questo significa, ad esempio, che il primo collaudo di un’auto nuova acquistata l’11 marzo 2015 dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2019.

La scadenza del collaudo dell’auto diventa, poi, biennale: le revisioni successive vanno fatte ogni 2 anni, sempre entro la fine dello stesso mese in cui è stata effettuata la precedente. Il collaudo è annuale per gli autoveicoli e i rimorchi con massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso), per i taxi, per gli NCC, per gli autobus e per le autoambulanze.

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Ricostruzioni Veicoli

Volete riammettere alla circolazione veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta?

La nostra organizzazione è in grado di assistervi in tutte le procedure previste per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi:

veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
radiati d’ufficio;
radiati per ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
radiati per demolizione;
radiati per esportazione;
veicoli di origine sconosciuta;
veicoli nuovi mai immatricolati;
veicoli provenienti dall’estero:
veicoli provenienti da Paesi dell’UE o SEE ed in regola la revisione
veicoli provenienti da Paesi dell’UE o SEE non in regola la revisione
veicoli provenienti da Paesi Extra-UE

La nostra Agenzia si è organizzata per assistervi in tutte le pratiche necessarie all’espletamento delle procedure previste:

pensiamo noi alle foto e alle pratiche per l’iscrizione del veicolo al Registro Storico

pensiamo noi alla gestione del collaudo e della reimmatricolazione con tariffa agevolata (trentennali)
pensiamo noi al preventivo per l’Assicurazione
pensiamo noi alla richiesta di esenzione Bollo (*)

Per qualunque informazione e approfondimento non esitate a contattarci.

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Cambi d'uso

L’Agenzia Pratiche Auto – Pilota a Piacenza si occupa di tutte le pratiche riguardanti il Cambio destinazione dei mezzi di trasporto, sia per trasformare un autocarro in un’autovettura che viceversa.

La trasformazione da autocarro ad autovettura, e viceversa, è possibile previo il benestare della Casa Madre, attraverso il rilascio del Nulla Osta.

Importante sapere che il nulla osta viene emesso solo su discrezione della casa costruttrice che può decidere, pertanto, di non fornirlo.

Una volta ottenuto questo documento si procede con la prenotazione della visita e prova presso la Motorizzazione Civile.

Il veicolo dovrà presentarsi al collaudo fisicamente modificato e con le necessarie Dichiarazione di idoneità relativa ai lavori effettuati a perfetta regola d’arte.

L’agenzia Pilota di Piacenza si occuperà al posto vostro di:

Richiedere il nulla osta alla casa costruttrice
Prenotare il collaudo presso la Motorizzazione Civile di Piacenza
Mettervi in contatto con delle autofficine autorizzate di fiducia per effettuare le modifiche necessarie
Ritirare il nuovo libretto di circolazione.

Nel caso in cui la casa costruttrice non dovesse rilasciare il nulla osta (di solito perché il veicolo è troppo datato) l’unica possibilità per poter richiedere la trasformazione del veicolo è che il suddetto veicolo sia già stato trasformato precedentemente. Pertanto, se si ripristina alla destinazione d’uso originaria, non è necessario il Nulla osta, fermo restando l’obbligo di superare positivamente la visita e la prova presso la Motorizzazione Civile.

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Duplicato Carta di Circolazione

Ci occupiamo del rilascio duplicato della carta di circolazione a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione.

In caso di smarrimento, furto o distruzione di carta di circolazione occorre presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso Carabinieri o Polizia di Stato (entro 48 ore dall’accaduto).

Contestualmente alla denuncia viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, necessario per circolare con il proprio veicolo. La carta di circolazione viene spedita dal Ministero alla residenza dell’utente con posta assicurata.

Se la carta di circolazione non è duplicabile con procedimento semplificato occorre presentare la richiesta di duplicato su apposito modulo (TT 2119), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute.

Attestazione di versamento.
Autocertificazione che testimonia l’avvenuta denuncia alla polizia.

Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione in attesa di ritirare, presso lo stesso ufficio, il duplicato della carta di circolazione. E’ possibile verificare online lo stato della pratica.